DECRETO FISCALE

Sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 n. 282, è stata pubblicata la Legge 225 del 1 Dicembre 2016, che converte in Legge il Decreto n. 193/2016 (cd. decreto fiscale, sul quale vedi la nota del 28 Ottobre u.s ).
Tra le disposizioni inserite nella fase di conversione, due sono di interesse per il nostro settore. Si tratta:
- dell’inserimento nel T.U sulle accise (d.lgs 504 del 26 Ottobre 1995 e ss modifiche) delle disposizioni che, per il gasolio ad uso commerciale, prevedono un livello di accise più basso di quello ordinario, permettendo alle imprese di autotrasporto di recuperare la differenza. Precisiamo subito che per il nostro settore non cambia nulla, visto che l’intervento del legislatore è stato dettato dall’esigenza di inserire in un unico testo (l’art. 24 ter del T.U accise, introdotto dall’art. 4 ter del decreto fiscale, intitolato “gasolio commerciale”), tutte quelle disposizioni susseguitesi negli ultimi anni che hanno costituito la base normativa della misura (si tratta, ad esempio, delle norme contenute nel d.lgs 26/2007, nell’art.61 della Legge 16/2012 e, in ultimo, dall’art.1, comma 645 della Legge 208/2015 che ha escluso dal beneficio i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiore). Pertanto, la nuova norma definisce il "gasolio commerciale usato come carburante" come “il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità”, per una serie di finalità tra le quali rientra anche il trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitato da: imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori; imprese munite di licenza per il trasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco; imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. L’accise per il gasolio ad uso commerciale è stata fissata in € 403,22/1.000 litri e, come avviene oggi, i commi 4 e 5 dell’art. 24 ter del T.U autorizzano le imprese aventi titolo a richiedere il rimborso della differenza rispetto all’accise pagata sul gasolio commerciale consumato nel trimestre di riferimento, con domanda da presentare all’Agenzia delle Dogane entro il mese successivo.
- l’altra norma di stretto interesse inserita nella conversione in Legge del decreto, è contenuta all’art. 7 quinquies che detta un’interpretazione autentica del comma 6, art. 51 del TUIR in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasferisti. In particolare, le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili (cd trasferisti abituali), sono tassate in ragione del 50% del loro ammontare quando si verifichi la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
La mancanza anche di una sola di queste condizioni determina l’inapplicabilità del predetto regime fiscale dei trasferisti abituali e, di conseguenza, l’inquadramento fiscale delle somme nel comma 5 dell’art. 51 del TUIR, per cui le stesse diventano imponibili limitatamente alla parte eccedente gli importi previsti da quest’ultima norma (€.46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero). Il chiarimento è importante giacché spazza via alcuni dubbi che si erano fatti strada nell’ultimo periodo tra gli organismi di controllo (sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione), a proposito del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate agli autisti che, pertanto, è quello stabilito dal comma 5, art. 51 del TUIR. [LEGGI ALTRO]